Statuto e Codice Etico

 STATUTO DEL PDCS

Titolo I

FINALITA’

Art.1

         E’ costituito nella Repubblica di San Marino il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, al fine di attuare un programma politico di libertà, di progresso e di giustizia sociale, ispirato ai principi cristiani e democratici ed ai valori della tradizione culturale della Repubblica.

         L’emblema del Partito è l’effigie del Patrono San Marino. La bandiera è il vessillo bianco-azzurro in due bande orizzontali recante l’emblema al centro.

 Art.2

Fine primario del Partito è altresì determinare l’indirizzo generale e le direttive per tutte le questioni di rilevanza politica, per tutte le sue rappresentanze ed in particolare per il Gruppo Consiliare, che quell’indirizzo interpreta ed applica. Nei limiti dei principi stabiliti dal programma del Partito Democratico Cristiano Sammarinese è garantita agli iscritti ed alle organizzazioni del Partito stesso ampia libertà di pensiero e di critica.

Titolo II

ADESIONE

 Art.3

Possono aderire al Partito le persone che abbiano compiuto 18 anni di età e ne accettino i principi, i programmi e la disciplina.

È inoltre possibile l’adesione al Partito in qualità di simpatizzante, senza effettiva sottoscrizione della tessera del Partito.

Art.4

Non possono aderire al Partito gli appartenenti ad associazioni o movimenti aventi un programma contrastante con i principi ed i presupposti ideali del Partito.

L’adesione comporta l’assenso agli ideali ed al programma del Partito, l’impegno all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle direttive stabilite dal Consiglio Centrale e dagli organi competenti.

L’adesione in qualità di simpatizzante comporta il coinvolgimento all’attività politica pubblica del PDCS, la ricezione di materiale informativo cartaceo o elettronico, nonché la possibilità di presentare proposte e progetti al PDCS.

Art.5

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Segretario Politico o a persone da lui delegate.

La domanda di adesione in qualità di simpatizzante deve essere presentata al Segretario Politico o al Segretario di Sezione di riferimento mediante richiesta verbale oppure sottoscrizione di apposito modulo.

Il Segretario Politico decide sulla accettazione delle domande e dà comunicazione dell’esito al richiedente.

L’adesione ha validità per il periodo di un anno.

Contro la decisione del Segretario Politico è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, di ogni iscritto e del Consiglio Centrale, al Comitato dei Garanti, che decide inappellabilmente.

La conferma dell’adesione ed il rinnovo avviene tramite la consegna di una tessera riportante i dati anagrafici, l’anno di prima adesione, l’anno di validità.

Il mancato rinnovo dell’adesione allo scadere dell’anno equivale a recesso.

Il recesso dal Partito può inoltre avvenire anche prima della scadenza annuale, mediante comunicazione scritta al Segretario Politico.

 

Titolo III

GIOVANI DEMOCRATICO CRISTIANI

Art.6

Al fine di assicurare la più ampia ed efficace presenza dei giovani nel Partito sono costituiti i Giovani Democratico Cristiani.

I Giovani Democratico Cristiani si propongono di stimolare le potenzialità morali, politiche, sociali e culturali dei giovani, per favorire la loro partecipazione alla vita politica del Partito e del Paese, promuovendo iniziative di carattere politico, sociale e culturale volte alla realizzazione di tali scopi.

Spetta inoltre ai Giovani Democratico Cristiani:

  • promuovere attività di formazione politica;
  • diffondere fra i giovani gli ideali e i valori del P.D.C.S.;
  • approfondire i problemi del mondo giovanile ed avanzare idee e proposte ai competenti organi del Partito.

Lo spazio di autonomia che compete ai Giovani Democratico Cristiani si articola in forma democratica nell’ambito dei fini e degli ideali del Partito.

Art.7

Lo Statuto dei Giovani Democratico Cristiani individua e disciplina le modalità di iscrizione, gli organi e l’attività interna ed esterna del movimento stesso.

Il contenuto normativo di tale Statuto non può essere in contrasto con quello del Partito.

Art.8

I Giovani Democratico Cristiani godono di autonomia finanziaria.

A tal fine viene annualmente inoltrata al Segretario Politico del Partito una proposta preventiva di finanziamento, sulla base della programmazione annuale delle iniziative dei Giovani Democratico Cristiani.

I Giovani Democratico Cristiani devono presentare al Partito il rendiconto della loro attività finanziaria.

 

Titolo IV

ORGANI DEL PARTITO

 Art.9

Gli Organi del Partito sono:

  • il Congresso Generale;
  • il Segretario Politico;
  • la Direzione;
  • il Consiglio Centrale;
  • il Presidente del Consiglio Centrale;
  • il Comitato dei Garanti;
  • il Gruppo Consiliare;
  • il Presidente del Gruppo Consiliare;
  • il Direttivo di Sezione;
  • il Segretario di Sezione.

 

Sezione I

CONGRESSO GENERALE

Art.10

Il Congresso Generale, formato dai Delegati eletti dalle Sezioni, è il massimo organo del Partito, ne fissa l’indirizzo generale politico ed organizzativo, elegge il Segretario Politico, i membri del Consiglio Centrale ed i componenti del Comitato dei Garanti.

Art.11

Il Congresso Generale è ordinario o straordinario.

Art.12

Il Congresso Generale viene convocato in via ordinaria ogni tre anni, a cura del Presidente del Consiglio Centrale, con preavviso di almeno trenta giorni ai Segretari di Sezione e a tutti gli iscritti.

Art.13

Il Congresso Generale può essere convocato, in via straordinaria, allorché ne faccia richiesta un terzo degli iscritti al Partito o su richiesta dei due terzi dei membri elettivi del Consiglio Centrale, entro 60 giorni dall’accoglimento di tale richiesta.

Art.14

Il Presidente del Congresso Generale ed i membri dell’Ufficio di Presidenza vengono nominati dal Congresso medesimo per la sua durata.

Art.15

Ai lavori del Congresso Generale possono essere invitati a portare il loro contributo anche non iscritti al Partito.

Art.16

Ogni Sezione è rappresentata nel Congresso Generale da un numero di Delegati proporzionale al numero degli iscritti che appartengono alle Sezioni medesime, secondo un rapporto che è stabilito dal Segretario Politico e dalla Direzione.

Art.17

La votazione sull’indirizzo politico del Partito avviene sulla base di ordini del giorno presentati al Congresso Generale a conclusione del dibattito politico.

Art.18

Il sistema di elezione dei Delegati, nonché le operazioni del Congresso Generale e le modalità di votazione sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Congresso medesimo.

 

Sezione II

SEGRETARIO POLITICO

 Art.19

Il Segretario Politico ha il compito di individuare e proporre le linee politiche per l’attuazione degli indirizzi e delle direttive assunte dal Congresso Generale, nonché di promuovere, stimolare, coordinare l’attività politica, organizzativa e divulgativa del Partito.

Il Segretario Politico rappresenta legalmente il Partito, cura l’esecuzione delle decisioni politiche del Congresso Generale e del Consiglio Centrale, mantiene contatti con il Governo, con il Gruppo Consiliare, i Giovani Democratico Cristiani e con altri organismi politici e sociali.

Art.20

Spetta al Segretario Politico, ascoltata la Direzione:

  • deliberare su attività specifiche ritenute opportune, alle quali possono concorrere iscritti al Partito e simpatizzanti per apportare il proprio contributo;
  • promuovere la pubblicazione e la divulgazione di periodici o stampa in genere;
  • provvedere alla formazione delle liste dei candidati per le elezioni politiche, tenuto conto delle indicazioni emerse dalle Assemblee degli Iscritti;
  • provvedere alla designazione diretta di 10 candidati;
  • sottoporre le liste elettorali al Consiglio Centrale;
  • promuovere e coordinare l’azione elettorale nel Territorio e all’Estero;
  • stabilire emolumenti, e/o rimborsi spese, a chi esercita specifiche funzioni nel Partito;
  • esercitare ogni altra funzione non demandata dal presente Statuto agli altri organi del Partito;
  • spetta, altresì, al Segretario Politico il potere di nominare e revocare un Vice Segretario Politico. Il Vice Segretario Politico è nominato tra i membri del Consiglio Centrale con almeno tre anni di iscrizione al P.D.C.S.

Art.21

Il Segretario Politico è nominato dal Congresso Generale e rimane in carica per tre anni.

Per presentare la propria candidatura a Segretario Politico sono richiesti almeno cinque anni di iscrizione al Partito.

La carica di Segretario Politico è incompatibile con quella di membro del Congresso di Stato e di Presidente del Gruppo Consiliare.

In caso di dimissioni del Segretario Politico e in ogni altra ipotesi di cessazione o incompatibilità dell’incarico prima della scadenza del mandato, provvederà alla sua sostituzione il Consiglio Centrale. Il Segretario Politico così nominato rimarrà in carica fino alla successiva riunione del Congresso Generale.

Art.22

Il Segretario Politico risponde del suo operato al Consiglio Centrale.

Su richiesta di un terzo degli iscritti al Partito, ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto dei Membri del Consiglio Centrale, può essere presentata allo stesso la mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Politico.

La mozione viene accolta qualora ottenga il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

 

Sezione III

DIREZIONE

 Art.23

La Direzione è l’organo esecutivo del Partito.

Ad essa fa capo tutta l’organizzazione e l’attività interna ed esterna in ogni settore: delibera, coordina, stimola e controlla l’azione di tutte le organizzazioni del Partito, promuove lo studio, la soluzione dei problemi politici, economici e sociali che interessano il Partito e il Paese.

È presieduta dal Segretario Politico ed è composta da 18 membri elettivi di cui 8 non membri del Consiglio Grande e Generale nominati per la durata del mandato congressuale dal Consiglio Centrale e dai membri di diritto di cui al comma sesto del presente articolo.

Per presentare la propria candidatura a membro elettivo della Direzione sono richiesti almeno tre anni di iscrizione al Partito.

I membri del Gruppo Consigliare per essere membri della Direzione devono essere iscritti al PDCS.

Su proposta del Segretario Politico, la Direzione nomina al suo interno un Segretario Amministrativo, un Direttore del periodico ufficiale del Partito, un Responsabile delle Relazioni Internazionali, un Responsabile dell’Ufficio Stampa.

Fanno, inoltre, parte di diritto della Direzione con voto deliberativo il Vice-Segretario Politico, il Presidente del Consiglio Centrale, il Presidente del Gruppo Consigliare, il Vice-Presidente del Gruppo Consigliare, gli iscritti componenti del Congresso di Stato, il Presidente ed il Segretario dei Giovani Democratico Cristiani e un Segretario di Sezione designato ogni anno da tutti i Segretari di Sezione in loro rappresentanza, secondo il principio della rotazione.

Coloro che al momento della nomina della Direzione ne fanno parte come membri di diritto, partecipano alla Direzione per l’intero mandato congressuale anche se viene a terminare l’incarico di cui al superiore comma.

Il sistema di elezione e le modalità di votazione dei membri della Direzione sono disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art.24

La Direzione è convocata dal Segretario Politico o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Direzione sono indette almeno una volta al mese con apposito ordine del giorno.

Il Segretario Politico può anche invitare i membri del Gruppo Consiliare nonché i membri degli altri organi del Partito investiti di funzioni direttive.

Art.25

Il Segretario Politico affida compiti ben precisi ai singoli componenti della Direzione, individuandone competenze e responsabilità.

Può, inoltre, delegare alcune delle proprie attribuzioni ai singoli membri che rispondono direttamente del loro operato sia al Segretario Politico che al Consiglio Centrale.

Il Segretario Politico può richiedere al Consiglio Centrale di procedere alla sostituzione del membro della Direzione che abbia compiuto gravi o ripetute inadempienze nella esecuzione degli incarichi e delle funzioni demandategli.

Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni ed in ogni altra ipotesi di cessazione dell’incarico.

Art.26

Al fine di potenziare l’attività di studio ed analisi delle problematiche legate alla vita politica, economica, culturale e sociale del Paese è istituita la Sezione Studi del Partito.

La Sezione Studi fornisce un supporto tecnico e qualificato all’attività del Gruppo Consiliare mediante l’elaborazione di proposte normative, l’esame dei progetti di Legge presentati in Consiglio Grande e Generale, la promozione di momenti di studio e confronto su temi di pubblico interesse mediante la convocazione di incontri sia con operatori specializzati e professionisti sia con la popolazione.

La Sezione Studi si articola in Gruppi di Studio su specifici settori.

La responsabilità relativa alla gestione ed organizzazione dei Gruppi di Studio è affidata a soggetti scelti fra i membri del Partito che ne fanno parte.

I responsabili dei Gruppi di Studio ed i loro eventuali coadiutori relazionano al Gruppo Consiliare sulle risultanze degli approfondimenti compiuti e sulle proposte elaborate nell’ambito della Sezione Studi.

Alle riunioni dei Gruppi della Sezione Studi possono essere invitati anche non aderenti al Partito che siano interessati all’attività progettuale e di ricerca svolte.

Art.27

Il Segretario Amministrativo compila annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Centrale.

 

Sezione IV

CONSIGLIO CENTRALE E PRESIDENTE

 Art.28

Il Consiglio Centrale è l’organo deliberativo del Partito, ne sviluppa l’attività in ogni settore, stabilisce le linee politiche generali per l’attuazione degli indirizzi e delle direttive assunte dal Congresso Generale.

E’ competenza di tale organismo:

  • nominare la Direzione;
  • promuovere l’esame, lo studio, la discussione e la decisione sui problemi politici, economici e sociali che investono il Partito ed interessano il Paese;
  • esaminare e valutare la situazione Politica in caso di crisi governativa e deliberare in ordine alla sua soluzione;
  • deliberare sulla contribuzione finanziaria degli iscritti;
  • decidere su ogni questione che il Segretario Politico ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

Art.29

Il Consiglio Centrale è composto da 88 membri, tra i quali sono compresi di diritto gli iscritti membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato. I componenti elettivi sono nominati per la durata di tre anni nel corso del Congresso Generale, tra i delegati di ciascuna sezione.

Il numero dei membri assegnato a ciascuna Sezione è determinato dalla Direzione, tenuto conto del numero degli iscritti e dei voti conseguiti dal Partito nelle ultime elezioni politiche nella circoscrizione territoriale della Sezione medesima. I membri del Consiglio Grande e Generale sono computati nel numero dei componenti assegnati a ciascuna Sezione.

Le Sezioni del P.D.C.S. che non sono rappresentate in seno al Consiglio Grande e Generale ed alla Direzione hanno diritto ad avere assegnato un membro del Consiglio Centrale aggiuntivo oltre a quelli assegnati a ciascuna Sezione secondo quanto previsto al comma precedente.

Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Centrale con voto deliberativo i Segretari di Sezione, i Vice Segretari di Sezione, gli iscritti ex Segretari Politici del P.D.C.S. e cinque rappresentanti dei Giovani Democratico Cristiani, nonché i fondatori iscritti del P.D.C.S.

Coloro che al momento della nomina del Consiglio Centrale ne fanno parte come membri di diritto, partecipano allo stesso per l’intero mandato congressuale anche se vengono a terminare gli incarichi di cui al comma primo e terzo del presente articolo.

Fanno inoltre parte del Consiglio Centrale con voto deliberativo non più di 10 membri, proposti dalla Direzione tra personalità dell’area culturale democratica e cristiana, nominati dallo stesso Consiglio Centrale.

Il sistema di elezione e le modalità di votazione dei membri del Consiglio Centrale sono disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art.30

Il Consiglio Centrale elegge nella sua prima seduta, con la maggioranza della metà più uno dei votanti, il Presidente, al quale spetta il compito di coordinare l’operato del Consiglio Centrale medesimo, nonché di stabilire la data di convocazione, il programma e il regolamento dei lavori del Congresso Generale. Al Presidente spetta inoltre il compito di incontrare almeno una volta all’anno tutte le Sezioni, per informare sull’attività politica del Partito, come anello mancante della catena che deve collegare la base ai vertici.

Art.31

Il Consiglio Centrale è convocato dal suo Presidente, mediante trasmissione di ordine del giorno completo dei documenti utili alla discussione e all’analisi, ed è validamente costituito in prima convocazione con la metà più uno dei membri.

In mancanza di tale condizione, trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, il Consiglio Centrale è valido con la presenza di un terzo dei suoi membri.

I lavori sono aperti dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Centrale sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Comitato dei Garanti e i membri del Gruppo Consiliare del P.D.C.S. non iscritti al Partito.

Art.32

Il Consiglio Centrale ha l’obbligo di riunirsi:

  • entro trenta giorni dalla sua elezione per la accettazione, da parte dei singoli membri, della nomina e per la nomina della Direzione;
  • una volta all’anno unitamente al Segretario, ai Vice Segretari ed ai Direttivi di Sezione, tutti con voto deliberativo, per verificare l’attuazione degli indirizzi e delle direttive assunte dal Congresso Generale. Delibera sull’indirizzo politico del Partito sulla base di Ordini del Giorno presentati a conclusione del dibattito politico;
  • quando ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi membri;
  • in caso di crisi politica;
  • quando il Presidente o il Segretario Politico lo ritengano necessario e comunque non meno di tre volte all’anno.

Art.33

La sostituzione, a seguito di dimissioni, decadenza, espulsione, morte di uno o più membri elettivi del Consiglio Centrale avviene con il primo o primi dei non eletti nell’ultimo Congresso Generale del Partito, nella lista della Sezione a cui appartiene il membro da sostituire.

Nel caso in cui vi sia l’impossibilità di procedere alla sostituzione ai sensi del comma precedente, la sostituzione verrà effettuata dall’Assemblea della Sezione a cui appartiene il membro da sostituire.

Qualora vi sia parità, viene prescelto il candidato con anzianità maggiore di adesione al Partito.

Alla sostituzione dei membri scelti fra personalità dell’area culturale democratica e cristiana di cui all’ultimo comma dell’articolo 28 provvede direttamente il Consiglio Centrale su proposta della Direzione.

 

Sezione V

COMITATO DEI GARANTI

 Art.34

Il Comitato dei Garanti, composto da cinque membri, è l’organo al quale è demandata la vigilanza sul rispetto delle norme dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti, inoltre, decide sui ricorsi in merito alla adesione al Partito; ha potere disciplinare su tutti gli iscritti nonché competenza decisionale su ogni controversia che possa sorgere in seno al Partito stesso.

Art.35

I membri del Comitato dei Garanti sono nominati, per la durata del mandato congressuale.

La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con quella di membro del Congresso di Stato, del Consiglio Grande e Generale, del Consiglio Centrale e della Direzione.

Il sistema di elezione e le modalità di votazione dei membri del Comitato dei Garanti sono disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art.36

Il Comitato dei Garanti elegge nella sua prima seduta, che deve tenersi entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il quale provvede alla convocazione ed al coordinamento dei lavori del Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato dei Garanti viene invitato il Segretario Politico.

Art.37

In caso di dimissioni, morte, espulsione di uno o più membri del Comitato dei Garanti, la sostituzione avviene sulla base della graduatoria scaturita dall’esito delle votazioni del Congresso Generale.

Qualora vi sia parità, viene prescelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Partito.

 

Sezione VI

GRUPPO CONSILIARE E PRESIDENTE

 Art.38

Il Gruppo Consiliare è la rappresentanza politica del Partito nel Consiglio Grande e Generale.

Fanno parte del Gruppo tutti i consiglieri eletti, per i quali è fatto obbligo di adempiere agli impegni morali e politici conseguenti all’accettazione della candidatura.

Costituisce obbligo morale, oltre che politico, la partecipazione alle attività del gruppo e delle commissioni, l’adempimento degli obblighi di contribuzione finanziaria, l’adesione alle regole della democrazia.

Alle riunioni del Gruppo Consigliare sono invitati a partecipare il Presidente del Consiglio Centrale, il Segretario Politico, i membri della Direzione, i Segretari di Sezione, tre rappresentanti dei Giovani Democratico Cristiani ed i vice Segretari delle Sezioni che non hanno una rappresentanza in Consiglio Grande e Generale.

Art.39

Il Gruppo Consiliare è presieduto dal Presidente.

Il Presidente segue e coordina l’attività del Gruppo Consiliare e delle Commissioni di nomina consiliare, sia nella fase preparatoria delle sedute, sia nelle sedute consiliari.

E’ incaricato di tenere contatti politici con gli altri Gruppi e rappresentanze consiliari e di riferirne al Gruppo e al Segretario Politico.

Coordina e segue l’attività delle Commissioni di nomina consiliare attraverso opportune forme e ne dà relazioni periodiche al Gruppo.

In sua assenza o su espressa delega tali funzioni possono essere esercitate dal Vice Presidente.

Art.40

Chi assume incarichi dirigenziali nel Partito e per Conto del Partito (Segretario Politico, Vice Segretario, Presidente del Consiglio Centrale, Membro di Consiglio Centrale, Membro del Collegio dei Garanti, Membro di Direzione, Presidente e Vice-Presidente del Gruppo Consigliare, Membro del Gruppo Consigliare, Segretario di Stato, Segretario di Sezione e membri del Direttivo di Sezione) dichiara, con l’assunzione del ruolo di rispettare il codice etico che entro il 31 maggio 2014 la Direzione è tenuta a sottoporre al Consiglio Centrale per l’approvazione.

 

Titolo V

SEZIONI

 Art.41

Le Sezioni sono organizzazioni territoriali del Partito.

Sono costituite dagli iscritti al Partito appartenenti a ciascuna delle circoscrizioni in cui è diviso il territorio della Repubblica.

Alle Sezioni spetta il compito di promuovere iniziative atte a diffondere le idee ed i programmi del Partito in ogni ambiente sociale e culturale nonché iniziative di pubblico interesse nell’ambito degli orientamenti generali del Partito; di intensificare la conoscenza dei principi ispiratori dell’azione politica dei democratico cristiani.

Art.42

Le Sezioni, oltre che all’interno del territorio, possono essere costituite all’estero, previa autorizzazione da parte della Direzione.

Art.43

Gli organi delle Sezioni sono:

  • l’Assemblea degli Iscritti;
  • il Direttivo di Sezione;
  • il Segretario ed i Vice-Segretari.

Art.44

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Partito, in regola con il pagamento della quota associativa, che appartengono alla Sezione.

Art.45

L’Assemblea è convocata dal Segretario, che la presiede, almeno due volte all’anno, ovvero su richiesta di un quinto degli iscritti.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata nei trenta giorni precedenti la data fissata per il Congresso Generale, per la nomina dei Delegati, nonché almeno tre mesi prima della scadenza della legislatura, ovvero in caso di fine anticipata della legislatura medesima, almeno un mese prima della data fissata per la presentazione delle liste elettorali per la designazione dei candidati alle elezioni politiche.

Possono essere invitati a partecipare alla Assemblea anche i responsabili degli organismi locali operanti nell’area del Partito e quei cittadini, anche non iscritti, che siano stati incaricati di studiare ed approfondire particolari problemi di interesse locale e generale.

Art.46

L’Assemblea degli Iscritti ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni sottoposte dagli Organi del Partito;
  • discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all’ordine del giorno del Consiglio Centrale;
  • provvedere alla nomina dei Delegati al Congresso Generale;
  • provvedere alla nomina dei propri rappresentanti al Consiglio Centrale;
  • nominare il Segretario ed il Direttivo di Sezione;
  • indicare al Segretario Politico, che provvede a sottoporla al Consiglio Centrale, la lista dei candidati di propria competenza alle elezioni politiche;
  • fare proposte al Segretario Politico sul programma e sugli orientamenti politici generali.

Art.47

I candidati alle elezioni politiche nominati dall’Assemblea degli Iscritti, devono produrre al Segretario Politico, entro quindici giorni dalla designazione, tutti i certificati e la documentazione prevista dalla legge elettorale.

Art.48

Il Segretario di Sezione è nominato, per la durata di un anno, direttamente dall’Assemblea degli Iscritti, insieme ai Vice-Segretari che lo sostituiscono in caso di impedimento o di delega.

Per la elezione del Segretario di Sezione e dei Vice Segretari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l’elezione diretta del Segretario Politico da parte del Congresso Generale. Qualora nessun candidato abbia conseguito il quorum stabilito nelle prime tre votazioni, l’elezione viene rimandata ad una successiva riunione dell’Assemblea degli Iscritti, che deve essere fissata entro trenta giorni.

Qualora, per qualunque motivo, il Segretario di Sezione cessi dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Vice-Segretario più anziano di adesione provvederà alla convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per la nomina dello stesso.

La carica di Segretario, Vice Segretario e Membro del Direttivo di Sezione è incompatibile con quella di membro del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale.

Art.49

Il Segretario di Sezione promuove incontri periodici con la cittadinanza per illustrare problemi di interesse locale e generale e per favorire su di essi il dibattito popolare; stabilisce inoltre un continuo contatto fra il Segretario Politico e gli iscritti della Sezione.

Art.50

Il Segretario di Sezione può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro, formati da iscritti e o simpatizzanti, per lo studio di problemi specifici di interesse locale.

Art.51

Il Direttivo di Sezione è composto dal Segretario di Sezione, dai Vice-Segretari e dai membri eletti per un anno dall’Assemblea degli Iscritti, secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art.52

Il Direttivo di Sezione coadiuva il Segretario di Sezione nell’espletamento dei suoi compiti; esamina e decide in ordine alle questioni di interesse locale inerenti alla circoscrizione territoriale; redige la sintesi di ogni riunione da trasmettere anche al Segretario Politico.

E’ convocato dal Segretario di Sezione almeno una volta al mese.

 

Titolo VI

CONSULTA DELLE SEZIONI

Art.53

E’ costituita la Consulta delle Sezioni che è composta dai Segretari e Vice-Segretari e presieduta dal Segretario Politico.

Tale organismo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Segretario Politico o su richiesta di un terzo dei componenti.

La Consulta delle Sezioni esamina, valuta e sottopone all’attenzione degli organi istituzionali tutte quelle problematiche ritenute vitali ed emergenti che destano l’interesse locale, del Paese nonché del Partito.

Titolo VII

SANZIONI DISCIPLINARI

 Art.54

Sono oggetto di sanzione disciplinare gli atti lesivi degli ordinamenti democratici, ogni tentativo di formare coalizioni ispirate a sistemi che contrastino con i principi costitutivi del Partito e gli atti contrari alle direttive degli Organi centrali ed alle norme di cui all’articolo 1 del presente Statuto.

Art.55

Costituiscono sanzioni:

  • la deplorazione;
  • la sospensione a tempo definito, la quale comporta le dimissioni dalle cariche ricoperte;
  • l’espulsione.

Art.56

Ogni sanzione è comminata dal Comitato dei Garanti a maggioranza assoluta dei voti.

La decisione è inappellabile.

L’applicazione della sanzione è subordinata alla contestazione degli addebiti di fronte alla quale l’interessato può presentare giustificazioni entro trenta giorni.

Art.57

L’espulsione può essere motivata da:

  • indisciplina;
  • atteggiamento politico;
  • indegnità.

L’espulso non potrà essere riammesso al Partito se non previa riparazione degli atti che hanno dato luogo all’espulsione.

La riammissione potrà eventualmente avvenire dietro nuova domanda scritta dell’interessato, con le modalità previste dall’articolo 5 del presente Statuto.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 Art.58

Salvo quanto diversamente stabilito, tutte le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Gli organi collegiali del Partito, se non è diversamente stabilito dallo Statuto, sono validamente convocati con la presenza effettiva della metà più uno dei membri.

Ciascun membro eletto in organismi direttivi è dichiarato decaduto dal Collegio Garante qualora si verifichi la sua assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive.

Il Regolamento di applicazione delle norme statutarie disciplina le procedure per dichiarare la decadenza ai sensi del comma precedente

Art.59

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, le modifiche al presente Statuto sono di esclusiva competenza del Congresso Generale.

Il Consiglio Centrale, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto, può integrare le disposizioni di cui al presente Statuto al fine di disciplinare nuove forme organizzative conseguenti al processo di aggregazione di forze politiche.

Art.60

Il Consiglio Centrale, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva il Regolamento di applicazione delle norme statutarie.

 

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE NORME STATUTARIE

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art.1

Il Congresso Generale è convocato dal Presidente del Consiglio Centrale.

Hanno diritto di parteciparvi con diritto di voto, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 16 dello Statuto, i Delegati delle Sezioni.

Art.2

Partecipano inoltre al Congresso Generale con diritto di parola, ma senza diritto di voto, qualora non rivestano la carica di Delegati:

  • il Segretario Politico uscente;
  • i membri della Direzione uscente;
  • i membri del Consiglio Centrale uscenti;
  • i membri del Comitato dei Garanti uscenti;
  • i Segretari di Sezione;
  • i membri del Gruppo Consiliare del Partito.

Art.3

Il Presidente del Consiglio Centrale fissa e comunica ai Segretari di Sezione e a tutti gli iscritti, non meno di trenta giorni prima, la data e le altre modalità per la convocazione del Congresso Generale.

La Direzione stabilisce, entro lo stesso termine, il rapporto di rappresentanza in base al quale viene determinato il numero dei Delegati rispetto al numero degli iscritti che appartengono a ciascuna Sezione.

Art.4

Il Segretario di Sezione deve convocare l’Assemblea dandone tempestivo avviso agli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, i quali, al fine della partecipazione all’Assemblea, dovranno esibire il documento attestante l’adesione al Partito.

Hanno diritto di voto solo gli appartenenti alla Sezione iscritti al Partito prima della data in cui è stata deliberata la convocazione dell’Assemblea.

Art.5

La elezione dei Delegati si effettua a scrutinio segreto e con apposite schede firmate da un delegato del Segretario Politico che presiede ai lavori della votazione.

Art.6

Non è ammessa la votazione per delega.

Art.7

Nel computo dei Delegati da eleggere ci si attiene al numero degli iscritti al Partito appartenenti alla Sezione almeno tre mesi prima della data del Congresso Generale.

Art.8

La presenza del delegato del Segretario Politico di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, scelto fra persone iscritte che non appartengano alla Sezione, è obbligatoria.

Ad esso spetta di diritto la presidenza dell’Assemblea e del seggio elettorale.

 

Titolo II

NORME PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO GENERALE

 Art.9

Sono eleggibili a Delegati gli iscritti al Partito appartenenti alla Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano almeno un anno di anzianità di adesione alla data di inizio del Congresso Generale.

Per la validità della elezione dei Delegati si richiede in prima convocazione la partecipazione al voto di almeno la metà degli iscritti al Partito appartenenti alla Sezione.

In mancanza di tale condizione, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.

Art.10

Ciascun iscritto ha diritto di votare per un numero di Delegati pari ai due terzi del massimo stabilito.

Qualora le schede esprimano voti per un numero di candidati maggiore di quello fissato, sono nulli i voti per nominativi eccedenti, nell’ordine secondo il quale sono stati espressi.

Sono invece nulle le schede che non abbiano i requisiti di cui all’articolo 5 del presente Regolamento o il cui voto sia male espresso e dia luogo a dubbi di interpretazione.

Le schede nulle, bianche, contestate, debbono essere firmate dal delegato del Segretario Politico e chiuse in una apposita busta da allegare al verbale. Così in busta a parte tutte le altre schede.

In merito a tutte le contestazioni che vengano sollevate intorno alle operazioni di voto e sulla nullità dei voti, si pronuncia in via provvisoria il Presidente dell’Assemblea. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui ha avuto luogo l’Assemblea, al Comitato dei Garanti che deve decidere in merito prima del Congresso Generale.

Di ogni contestazione va comunque presa nota nel verbale.

Il verbale deve indicare:

  • il nominativo della Sezione;
  • la data, l’ora ed il luogo della riunione;
  • il numero degli iscritti al Partito;
  • il numero dei presenti;
  • il numero dei votanti;
  • i risultati delle elezioni.

Art.11

Il materiale di cui all’articolo precedente deve essere consegnato in plico chiuso dal delegato del Segretario Politico alla Sede Centrale entro tre giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

 

Titolo III

IL CONGRESSO GENERALE

 Art.12

I Delegati devono essere in possesso della delega scritta, firmata dal Segretario di Sezione, da esibire all’apposito Ufficio di Segreteria del Congresso Generale per ritirare la busta contenente tutti i documenti necessari.

L’Ufficio di Segreteria del Congresso Generale è composto da membri indicati dal Segretario Politico uscente.

Art.13

Nel caso in cui il Delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso Generale, la delega può essere trasmessa ad un altro Delegato della stessa Sezione.

Il trasferimento di delega, effettuato per iscritto dal delegante, deve essere vistato dal Segretario di Sezione.

E’ ammessa una sola delega oltre la propria.

 

Titolo IV

LAVORI DEL CONGRESSO GENERALE

 Art.14

Il Presidente del Congresso Generale ed i membri dell’Ufficio di Presidenza vengono nominati dal Congresso Generale, prima dell’inizio dei lavori, su proposta del Segretario Politico uscente con votazione per alzata e seduta.

L’Ufficio di Presidenza è composto da vice Presidenti e Segretari, il numero dei quali verrà stabilito ogni volta dal Congresso Generale.

I lavori del Congresso Generale sono dichiarati aperti dal Presidente che ne dirige e presiede i lavori.

Il Congresso Generale elegge, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la Commissione per lo Statuto, la Commissione per la Verifica dei Poteri, la Commissione per la mozione finale e la Commissione Elettorale.

Art.15

L’Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nei lavori Congressuali.

La Commissione per lo Statuto ha il compito di proporre e sottoporre all’approvazione del Congresso Generale eventuali emendamenti allo Statuto del Partito.

La Commissione per la Verifica dei Poteri ha il compito di procedere al controllo dei documenti ed alla compilazione dell’elenco ufficiale dei Delegati. La Presidenza del Congresso Generale decide su eventuali ricorsi presentati contro l’operato della Commissione.

La Commissione per la mozione finale ha il compito di sintetizzare i lavori congressuali e gli ordini del giorno approvati in un documento conclusivo da sottoporre alla votazione del Congresso Generale.

La Commissione elettorale ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle operazioni di voto.

Art.16

I Delegati che intendono parlare debbono iscriversi presso l’Ufficio di Presidenza, valendosi degli appositi moduli.

Art.17

Dopo tali adempimenti, il Presidente del Congresso apre il dibattito, concedendo agli oratori iscritti la parola.

 

Titolo V

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL PARTITO

 

Sezione I

Disposizioni comuni sulle operazioni di voto

 Art.18

L’insediamento della Commissione Elettorale, l’inizio e la chiusura delle votazioni sono disposte dalla Presidenza del Congresso Generale.

In caso di assenza di uno o più membri della Commissione Elettorale, il Presidente li surroga, chiamandolo/i a far parte della Commissione Elettorale uno o più Delegati presenti.

Art.19

Sono eleggibili alla carica di Segretario Politico, di membro del Consiglio Centrale e del Comitato dei Garanti gli iscritti al Partito, cittadini sammarinesi, che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

Art.20

Le schede per le votazioni con i nomi dei candidati saranno compilate e stampate a cura dell’Ufficio di Presidenza.

Art.21

Formate le liste dei candidati agli Organi da eleggere secondo le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del presente Titolo, per ciascuna votazione devono essere osservate le norme che seguono.

Art.22

Il Presidente del seggio dopo aver accertato la funzionalità della Commissione per la Verifica dei Poteri e della Commissione Elettorale, apre il plico delle schede, ne controlla il numero, vi appone il timbro della Commissione Elettorale e provvede a che vengano firmate da un membro della Commissione.

Compiute tali operazioni il Presidente del Congresso dichiara aperta la votazione.

Art.23

Il Delegato presenta la sua delega. Uno dei membri della Commissione, accertata l’identità del Delegato e la regolarità della delega, consegna la scheda di votazione, timbrando la delega medesima.

Art.24

Nel caso che un Delegato richieda un’altra scheda, avendo resa inutilizzabile la prima, il Presidente gliene consegna una seconda, dopo aver ritirato la scheda deteriorata, che viene messa a parte, firmata e annullata.

Art.25

Il Presidente del Congresso Generale, compiute tutte le operazioni di voto, dichiara chiusa la votazione, dando inizio alle operazioni di scrutinio.

Art.26

Le operazioni di scrutinio si svolgono nel modo seguente:

  • un membro della Commissione estrae dall’urna una per volta le schede e le consegna al Presidente che ne controlla la regolarità ed enuncia ad alta voce i nomi dei candidati votati;
  • due membri della Commissione registrano separatamente i voti, mentre un altro riceve dal Presidente la scheda piegata deponendola in apposita busta.

Art.27

Sono nulle le schede:

  • che non siano quelle compilate e stampate a cura dell’Ufficio di Presidenza e non portino il timbro dell’Ufficio e la firma di uno scrutatore;
  • che contengano segni evidenti di riconoscimento.

Art.28

Le schede nulle, bianche o contestate vengono firmate da due scrutatori, chiuse in plico sigillato e unite al verbale.

Art.29

In altro plico sigillato il Presidente chiude le schede votate. Ciascuna busta deve portare l’indicazione del numero di schede contenute e la firma del Presidente e di un membro del seggio elettorale.

Art.30

Delle operazioni di voto e dello scrutinio deve essere redatto in duplice copia un verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dai membri della Commissione Elettorale.

Viene quindi chiuso il plico unitamente all’elenco dei Delegati e trasmessi con gli altri all’Ufficio di Presidenza per la proclamazione degli eletti.

Il verbale deve riportare:

  • il numero dei votanti;
  • il numero delle schede valide;
  • il numero delle schede nulle, bianche, contestate;
  • l’ora d’inizio e l’ora di chiusura delle operazioni di scrutinio.

E’ fatto obbligo di prendere nota nel verbale di eventuali contestazioni a richiesta dei votanti e dei membri del seggio.

Art.31

Eventuali ricorsi debbono essere presentati entro il termine perentorio di tre giorni dalla chiusura del Congresso Generale al Comitato dei Garanti, il quale deve decidere entro venti giorni.

Qualora le contestazioni riguardino l’elezione dei membri del Comitato dei Garanti, i ricorsi saranno presentati al Segretario Politico, che deciderà nel termine di cui al primo comma.

 

Sezione II

Elezione del Segretario Politico

 Art.32

Il Presidente del Congresso Generale provvede a rendere noto le candidature per la carica di Segretario Generale avanzate nei modi e nei termini di cui all’articolo 33.

Art.33

Le candidature per Segretario Politico devono essere presentate al Presidente del Congresso Generale entro le ore ventiquattro del secondo giorno in cui si svolge la riunione del Congresso stesso, e possono essere ritirate in ogni momento.

I candidati all’elezione di Segretario fanno il loro intervento prima delle ore 12 del terzo giorno del Congresso.

Risulta eletto il candidato che ottenga il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito il quorum alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui nessuno dei due candidati abbia raggiunto il quorum stabilito nelle prime tre votazioni, il Segretario Politico viene eletto dal Consiglio Centrale, che provvede liberamente alla designazione anche fra persone diverse da coloro che hanno presentato la candidatura al Congresso Generale.

Art.34

La votazione del Segretario si effettua a scrutinio segreto, su scheda unica contenente i nominativi dei candidati alla Segreteria.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un crocesegno a fianco dei nomi presenti.

Art.35

Terminate le operazioni di voto così come descritte nella Sezione I del presente Titolo, il Presidente del Congresso proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti, dichiarandolo Segretario Politico per il nuovo triennio.

 

Sezione III

Elezione dei membri del Consiglio Centrale

Art.36

La votazione dei membri elettivi del Consiglio Centrale si effettua a scrutinio segreto con schede a lista unica contenenti nominativi dei candidati in numero pari a quello dei Delegati di ciascuna Sezione da eleggere.

Le liste sono formate con i nominativi dei Delegati che appartengono alla Sezione, i quali tutti sono ipso iure candidati, ai sensi dell’articolo 29 del presente statuto.

Ciascun Delegato procede alla votazione dei candidati appartenenti alla sua Sezione.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda una crocesegno a fianco dei nomi presenti.

Ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi del numero dei componenti assegnati a ciascuna Sezione da eleggere.

Art.37

Al fine di consentire la rappresentanza proporzionale degli iscritti al Partito in seno al Consiglio Centrale, vengono stabilite nel modo seguente le circoscrizioni territoriali che costituiscono ciascuna Sezione:

  • Acquaviva;
  • Borgo Maggiore;
  • Cailungo;
  • Chiesanuova;
  • Città;
  • Dogana-Falciano;
  • Domagnano;
  • Faetano;
  • Fiorentino;
  • Montegiardino;
  • Murata;
  • Serravalle;
  • Valdragone;
  • Ventoso;
  • Genova;

Il numero dei membri del Consiglio Centrale assegnati per ciascuna Sezione è stabilito dal Segretario Politico di concerto con la Direzione, tenuto conto degli iscritti al Partito e dei voti conseguiti dal P.D.C.S. nelle ultime elezioni politiche nella circoscrizione territoriale della Sezione medesima.

 

Sezione IV

Elezione dei membri del Comitato dei Garanti

 Art.38

L’elezione dei membri del Comitato dei Garanti avviene a scrutinio segreto con schede a lista unica contenenti i nominativi dei candidati in numero di dieci.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un crocesegno a fianco dei nomi presenti.

Art.39

I nominativi della lista scaturiranno da una prima votazione effettuata nel corso dei lavori del Congresso Generale tra i Delegati, mediante il sistema di schede a righe numerate.

In questa prima votazione si intendono eletti alla candidatura del Comitato dei Garanti i dieci nominativi prescelti che avranno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti sarà designato il più anziano di adesione al Partito.

I designati dovranno comunicare immediatamente alla Presidenza del Congresso Generale, nei tempi che questa stabilirà, l’accettazione o meno, in forma scritta o orale, della designazione.

A cura della Presidenza del Congresso Generale sarà redatto apposito verbale. In caso di non accettazione, subentrerà colui che segue immediatamente nella lista delle preferenze.

In tale prima votazione ciascun Delegato ha diritto di votare per un numero di candidati pari a due terzi del massimo stabilito.

Qualora le schede esprimano voti per un numero di candidati maggiore di quello stabilito, sono nulli i voti per nominativi eccedenti, nell’ordine secondo il quale sono stati espressi.

Art.40

Formata la lista dei candidati al Comitato dei Garanti, si procede allo svolgimento delle operazioni di votazione ai sensi di quanto disposto dalla Sezione I del presente Titolo; ciascun Delegato può votare fino ad un massimo di tre nominativi.

Art.41

Il Presidente del Congresso Generale, al termine delle operazioni di voto ai sensi della Sezione I del presente Titolo, proclama eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, dichiarandoli costituenti il Comitato dei Garanti.

 

Sezione V

Elezione membri della Direzione

 Art.42

Il Consiglio Centrale elegge nella sua prima seduta, con la maggioranza della metà più uno dei votanti, i membri della Direzione la cui composizione e durata è rinviata all’articolo 23 dello Statuto.

La votazione avviene a scrutinio segreto, su scheda unica, e ciascun membro del Consiglio centrale ha diritto di votare per un numero di candidati pari ai due terzi del massimo stabilito.

Qualora le schede esprimano voti per un numero di candidati maggiore di quello fissato, sono nulli i voti per nominativi eccedenti, nell’ordine secondo il quale sono stati espressi.

Vengono eletti, sulla base della distinzione fra Consiglieri e non, coloro che ottengono il maggior numero di voti fra i presenti.

 

Sezione VI

Designazione Ecc.ma Reggenza e Segretari di Stato

 Art.43

Il Gruppo Consiliare unitamente alla Direzione procede alla designazione dei Capitani Reggenti nonché dei membri del Congresso di Stato.

La votazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti.

 

Sezione VII

Elezione dei Direttivi di Sezione

 Art.44

L’elezione dei membri del Direttivo di Sezione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dagli articoli 9, 10, 11 del presente Regolamento ed effettuando una doppia votazione, prima per la nomina del Segretario di Sezione e Vice-Segretario di Sezione e, successivamente, per i membri del Direttivo di Sezione.

Nelle Sezioni con un numero di Iscritti inferiore a 200 il Direttivo è composto da 1 Segretario, 1 Vice-Segretario e 5 Membri.

Nelle Sezioni con un numero di Iscritti pari o superiore a 200, il Direttivo è composto da 1 Segretario, 2 Vice-Segretari e 8 membri.

Il Direttivo di Sezione resta in carica per un anno.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 Art.45

Il Segretario Politico provvederà alla convocazione del Consiglio Centrale e del Comitato dei Garanti per la elezione dei rispettivi Presidenti e dei membri della Direzione entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori del Congresso Generale.

Art.46

Qualora il Congresso Generale non avesse provveduto alla elezione del Segretario Politico, il Consiglio Centrale sarà convocato dal Segretario Politico uscente, che procederà ad inserire nell’ordine del giorno anche la nomina del Segretario Politico.

Art.47

In merito alla decadenza dalla propria carica per i membri appartenenti agli organismi direttivi, così come indicato al penultimo ed ultimo comma dell’articolo 58 dello Statuto, il Regolamento definisce la seguente procedura:

  • ogni organismo direttivo, all’inizio del proprio incontro, provvederà alla annotazione su apposito registro le presenze dei membri convocati, mediante la firma dei presenti;
  • qualora si verifichi l’assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive, il membro eletto sarà dichiarato decaduto. La comunicazione scritta relativa alla decadenza sarà trasmessa dalla Segretaria Politica al diretto interessato.

L’assenza, da comunicarsi in maniera preventiva, è considerata giustificata in caso di:

  • malattia;
  • lavoro;
  • prolungata assenza dal territorio per cause di lavoro, di studio, famigliare o necessità di cure per la propria salute.

Art.48

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento ove il funzionamento pratico del Congresso Generale ne rilevi la necessità, si applicano le norme consuetudinarie.

 

CODICE ETICO DEL PDCS

 

Art.1

 

(Finalità)

 

  1. Il presente documento, denominato “Codice Etico”, costituisce parte integrante dello Statuto e del Regolamento di applicazione delle norme statutarie del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (in seguito anche brevemente PDCS), regola i diritti, i doveri e le responsabilità degli aderenti al Partito e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti rilevanti ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni qui contenute.

 

 

Art.2

 

(Premessa)

 

  1. Gli uomini e le donne che aderiscono al PDCS riconoscono nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, negli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi per la Repubblica di San Marino, nei principi della dottrina sociale cristiana e nei valori della tradizione culturale della Repubblica, la fonte primaria di ispirazione del proprio agire e del proprio impegno al servizio del bene comune.
  2. L’adesione al PDCS impegna al rispetto doveroso delle leggi e dello Statuto del Partito Democratico Cristiano Sammarinese e a comportamenti ispirati ai principi etici contenuti nel presente Codice.

 

 

Art.3

 

(Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi)

 

  1. Gli aderenti al PDCS:

 

a) concepiscono la politica come aperta all’ascolto della collettività e dei suoi bisogni, rispettosa delle altre autonomie e non autoreferenziale;

 

b) sostengono l’autonomia della politica, affinché sia credibile e consolidi il rapporto di stima e fiducia con la collettività;

 

c) ritengono che la politica debba assolvere la propria funzione pubblica senza essere subordinata ad alcuno;

 

d) considerano il pluralismo una ricchezza e scelgono il confronto democratico come regola per ricercare sintesi partecipate e condivise;

 

e) danno il proprio contributo affinché le differenze non costituiscano un impedimento alla partecipazione ma occasione di dialogo e di crescita;

 

f) contrastano ogni forma di discriminazione e garantiscono la pari dignità tra uomo e donna, nel segno del rispetto e della piena partecipazione politica;

 

g) scelgono tempi, modalità e stile della propria attività politica che tengano conto delle responsabilità lavorative, professionali, familiari delle persone;

 

h) assumono la democrazia paritaria come criterio di comportamento nel Partito, negli organismi monocratici o collegiali, come principio di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte;

 

i) vivono l’impegno politico con responsabilità attraverso il confronto e dando conto del proprio operato;

 

l) promuovono le capacità e le competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita, così come il rinnovamento, diano qualità all’azione politica;

 

m) sostengono un modello di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione;

 

n) favoriscono la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione democratica nelle forme più inclusive;

 

o) portano avanti le proprie posizioni con la dialettica, la forza e la ricchezza delle argomentazioni senza delegittimare o ledere la credibilità dell’avversario;

 

p) ispirano il proprio stile politico all’onestà e alla misura e mantengono con i cittadini un rapporto corretto, costante nel tempo;

 

q) non abusano della propria autorità o carica istituzionale per trarne privilegi personali o di parte, rifiutando una gestione oligarchica o clientelare del potere, logiche di scambio o pressioni indebite.

 

 

Art.4

 

(Responsabilità personale e autonomia della politica)

 

1. Gli aderenti al PDCS si impegnano, in particolare, a:

 

a) rinunciare o astenersi dall’assumere decisioni che abbiano un’incidenza specifica sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini;

 

b) rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi dirigenziali nel Partito qualora, a causa del ruolo ricoperto in imprese di dimensioni rilevanti, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, possa configurarsi un conflitto di interessi tale da condizionare i propri comportamenti;

 

c) non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato ovvero che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni;

 

d) svolgere campagne elettorali con correttezza ed evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

 

2. Ciascun dirigente, le elette e gli eletti nelle liste del PDCS si impegnano a:

 

a) comunicare le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del Partito o lederne l’immagine pubblica. Gli stessi, ove impegnati in organismi, commissioni e gruppi di lavoro, comunicano, inoltre, alla Direzione del Partito: la proprietà, le partecipazioni detenute in proprio o mediante mandato fiduciario o quali beneficiari di trust, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di persone che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno;

 

b) assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi, salvo situazioni di necessità e per un periodo di tempo limitato, che precludano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di:

 

  1. sommare più funzioni monocratiche interne al Partito;
  2. assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive;
  3. cumulare una funzione monocratica interna al Partito con la titolarità di una carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello;

 

c) evitare l’uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a disposizione in ragione dell’incarico svolto;

 

d) fornire annualmente al PDCS la propria dichiarazione dei redditi nonché il proprio curriculum vitae et studiorumadeguatamente aggiornato, da pubblicarsi sul sito internet del Partito;

 

e) non accettare regalie o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di partito svolta;

 

f) utilizzare i mezzi di comunicazione per favorire un’informazione corretta dei cittadini sulle questioni politiche ed istituzionali.

 

3. I Segretari di Stato del PDCS si impegnano a:

 

a) non conferire né favorire il conferimento di incarichi a propri familiari o, tranne che negli uffici di personale collaborazione, a persone con cui si abbiano rapporti professionali;

 

b) avvalersi di consulenze esterne soltanto in condizioni di effettiva necessità, con adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza;

 

c) non sostenere manifestazioni pubbliche organizzate contro il governo di cui si fa parte, senza trarne le dovute conseguenze.

 

4. Ogni responsabile delle risorse finanziarie del PDCS si impegna a garantire una gestione trasparente dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti. L’entità dei finanziamenti ed il loro utilizzo sono resi pubblici ed i relativi dati sono accessibili agli aderenti e comunque depositati e pubblicati come previsto dalla legge.

 

 

Art.5

 

(Leale collaborazione e sostegno alla vita del partito)

 

  1. Gli uomini e le donne del PDCS si impegnano a:

 

a) contribuire personalmente all’attività del Partito con uno specifico onere di concorso economico, stabilito dalla Direzione del Partito, rispetto alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni (Congresso di Stato, Consiglio Grande e Generale, Commissioni non consiliari);

 

b) adottare e rispettare percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, rispettosi del pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti;

 

c) favorire l’informazione e il coinvolgimento degli aderenti e dei sostenitori nella vita del Partito, evitando che le scelte organizzative producano forme di cristallizzazione interne ed esclusioni, discriminazioni o condizionamenti, e garantendo che gli orientamenti politico-culturali contribuiscano ad una libera dialettica interna al Partito;

 

d) incoraggiare l’impegno volontario;

 

e) adottare la competenza, la serietà dell’impegno, lo stile, il merito e le capacità personali come criteri prevalenti di discernimento e di valutazione delle persone in relazione agli incarichi e/o alla responsabilità che possono assumere;

 

f) non diffondere o utilizzare – senza giustificato motivo e senza le dovute e necessarie autorizzazioni del Segretario Politico – dati, informazioni o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell’incarico svolto o dell’appartenenza al Partito.

 

 

Art.6

 

(Condizioni ostative alla candidatura e obbligo di dimissioni)

 

1. Gli uomini e le donne del PDCS si impegnano a non candidare ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali o di indizione delle elezioni, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ovvero misura cautelare personale o sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per un misfatto per il quale sia prevista la pena della prigionia superiore al primo grado.

 

2. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure.

 

3. Gli uomini e le donne del PDCS si impegnano a non candidare i proprietari o coloro che ricoprono incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore dell’informazione ad elezioni politiche e alle massime cariche dirigenziali all’interno del Partito.

 

4. Ove sopravvengano le condizioni di misura cautelare personale o sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per un misfatto per il quale sia prevista la pena della prigionia superiore al primo grado, gli eletti, i titolari di incarichi, ovvero i designati dalle Istituzioni e il personale di nomina politica del PDCS, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

 

5. Nel caso in cui l’aderente non si dimetta, il Comitato dei Garanti provvede, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, ad assumere un provvedimento di sua sospensione a tempo definito, il quale comporta le dimissioni dalle cariche ricoperte, ovvero – nei casi più gravi – di espulsione.

 

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiace, altresì, chi non aderente al PDCS intenda iscriversi nelle liste per la competizione elettorale del Partito stesso.

 

 

Art.7

 

(Attuazione del Codice Etico)

 

1. L’organo competente ad accertare e a pronunciarsi circa le violazioni del Codice Etico, è il Comitato dei Garanti.

 

2. Il Comitato è competente, in particolare, nel:

 

    1. favorire la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico, anche fornendo pareri o chiarimenti sulle disposizioni in esso contenute ovvero intervenendo su tutte le questioni interpretative che possano sorgere;
    2. esprimere pareri, dal contenuto vincolante, su segnalazioni di inosservanza del Codice Etico allo stesso organo di garanzia pervenute;
    3. redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice Etico, offrendo – ove necessario – proposte di modifica o di integrazione.

 

 

 

Art.8

 

(Modifiche al Codice Etico)

 

1. Le modifiche e le integrazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) sono sottoposte dal Comitato dei Garanti al Consiglio Centrale per l’approvazione, previo parere obbligatorio della Direzione.